La Cartella esattoriale: La Notifica (II° Parte)

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Nell’atto di tutelarsi da parte del contribuente/ debitore al ricevimento di una cartella di pagamento , importante è la notifica. “Notificaresotto l’aspetto giuridico vuol dire portare a conoscenza del cittadino la sua posizione debitoria e l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine prestabilito (in tal caso di 60 gg).  Proprio al fine di assicurare l’effettiva conoscenza legale dell’atto, il Legislatore ha previsto, a carico del soggetto notificatore delle specifiche modalità di notifica che, nel caso in cui non vengono rispettate comportano la nullità o l‘inesistenza della stessa.
La cartella esattoriale può essere notificata in diverse modalità:   
  • notificata dagli uffici della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario;
  • dai messi comunali o agenti di polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni;
  •  tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata A\R.
Solitamente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio , azienda ecc) e viene certificata con la cosiddetta “relata di notifica” , ovvero la dichiarazione con cui il messo /notificatore attesta la data, l’ora e il luogo di consegna della cartella di pagamento nelle mani del destinatario o dei soggetti terzi autorizzati e identificati, nonché le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna. Nel caso in cui l’invio avviene tramite posta , la relata di notifica viene scritta prima dell’invio ed è completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull’avviso dall’ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell’avvenuta notifica.   La relata di notifica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Perciò non è opponibile né contestabile se non con una querela penale.
Passiamo ad analizzare i diversi tipi di notifica:
  • Notifica nelle mani proprie del destinatario ; secondo il codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna della cartella di pagamento nelle mani proprie del destinatario, presso l’abitazione o ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso. Nel caso in cui il destinatario rifiuta l’atto, l’ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si ritiene comunque pervenuta.;
  • Notifica a soggetti terzi; questo tipo di notifica può avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, azienda, ufficio ecc) , nei casi in cui lo stesso non è presente. La cartella esattoriale può essere consegnata nelle mani di terzi soggetti , precisamente:
1. persona di famiglia, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace;
2. gli addetti alla casa (o all’ufficio) purchè non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
3. eventuale portiere dello stabile; i vicini di casa che accettino il ricevimento.
In questo caso l’atto deve essere consegnata con la relata di notifica in busta chiusa e sigillata , riportando solo il numero cronologico dell’atto stesso. Non ci devono essere segni , dati o indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto della busta. Colui/ colei che accetta l’atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve . Qualora si consegni la cartella esattoriale al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata A\R . In caso di notifica a mezzo postale questa regola, ovvero l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata con A|R è valida per le notifiche effettuate a partire dal 01/03/2008. E’ necessaria una precisazione: “ la sentenza della Corte di Cassazione n. 125872007 conferma la necessità , nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa del contribuente/debitore in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno stretto domino, sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata A/R . La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità della notifica.”
  • Notifica per giacenza:  quando l’atto non può essere notificato personalmente né al debitore né a soggetti terzi,  esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata A/R , con invito al ritiro dell’atto. Nella fattispecie , la notifica si dà per avvenuta “perfezionata”, il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale . In caso di irreperibilità assoluta del destinatario la procedura resta la stessa , escluso l’invio della raccomandata A/R , ma la notifica si da per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione. Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po’, nel senso che in caso di mancata consegna dell’atto viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario viene inviata una seconda raccomandata A/R da parte delle poste inerente la giacenza. In tal caso la cartella si dà per notificata decorsi i 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario ( ritiro che potrà comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al mittente).
  • Notifica all’estero: le cartelle dei soggetti italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero) devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici dell’agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il contribuente \ debitore ha prodotto il proprio reddito. Si avvia così una procedura di mutua  assistenza tra l’agenzia delle entrata e il paese estero ( rispettando le convenzioni internazionali tra i paesi interessati)  in relazione alla notifica finalizzata alla consegna dell’atto al soggetto interessato.
La notifica si perfeziona :
  1. per il mittente, nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  2. per il contribuente \ debitore , conta la data di ricezione o la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l’ufficio postale .
  • Notifica in caso di cambio indirizzo: per la legge le modifiche di indirizzo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi , le notifiche fatte  al vecchio indirizzo, in questo arco temporale sono valide. Nel caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo ovviamente è sempre valida .
 

   E’ il caso di dire che,   “la conoscenza delle cose ci incoraggia ad affrontarle nel migliore dei modi……………….”